STATUTO
ART. 1: DENOMINAZIONE E' costituita un'associazione apartitica e aconfessionale avente la denominazione di:
"COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI".
Il Comitato non ha fini di lucro, non avrà per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retto e regolato, oltre che dal Codice Civile dell'art. 27 lett. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e quindi dall'art. 108 del Decreto medesimo.
ART. 2: SEDE
Il Comitato ha sede in Novara, presso la sede del Presidente protempore, o presso altra sede idonea deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 3: SCOPO
Il Comitato è aperto a tutte le componenti sociali ed economiche nazionali ed internazionali con particolare riferimento a quelle della città e della Provincia di Novara.
Il suo scopo è quello di promuovere d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Novara, che ne è proprietaria, la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione ed il recupero di "CASA BOSSI" attraverso la ricerca e la definizione di proposte per:
- una destinazione d'uso che sappia promuovere, proporre e produrre "cultura", (con un ruolo originale e complementare all'offerta esistente), e contribuire alla crescita economica e sociale della città e del suo territorio;
- articolate forme di partecipazione e finanziamento da parte di Enti, Associazioni, Fondazioni, attività economiche e singoli cittadini per il restauro e la gestione dell'immobile;
- adeguate ipotesi istituzionali di gestione;
- la promozione di ogni attività di informazione, studio e divulgazione.
Il Comitato può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari.
ART. 4: PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
Il patrimonio del Comitato è costituito
a) dalle quote associative;
b) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
e) dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di mostre, manifestazioni o iniziative di altro genere;
f) dai beni mobili, immobili, pubblicazioni e raccolte che potranno divenire di proprietà del Comitato stesso;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
ART. 5: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto alla approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il programma delle attività. Contestualmente sarà stabilita la quota minima annuale di associazione.
ART. 6: ORGANI DEL COMITATO
Sono Organi del Comitato:
l'Assemblea dei soci
il Consiglio di Amministrazione.
ART. 7: I SOCI
Sono soci del Comitato coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di fondatori e tutti coloro che, successivamente, saranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione in qualità di soci ordinari, in quanto condividono gli scopi del Comitato attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione d'amore per Casa Bossi appositamente messa a punto dai soci fondatori, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Statuto. Sono considerati soci aderenti i delegati di organizzazioni, associazioni, enti pubblici o privati che ritengono di aderire al Comitato.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota minima associativa annua che è proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea con il Bilancio preventivo dell'anno successivo.
I soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
ART. 8: L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dalle persone fisiche aderenti al Comitato, ovvero i soci di cui al precedente art. 7.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione sulle attività svolte e del bilancio preventivo con il programma dei lavori.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei soci.
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività del Comitato;
- delibera sulle modifiche allo statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione di posta elettronica a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per le riunioni.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Ogni socio può rappresentare, per delega, non più di cinque soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni di modifica dello statuto sono assunte con la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni di scioglimento del Comitato sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.
ART. 9: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri espressi dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio durerà in carica per un triennio e potrà essere sempre riconfermato, totalmente o parzialmente, su segnalazione dell'Assemblea.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio stesso provvede, in apposita riunione alla sua sostituzione con altro, su proposta dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri o da almeno il 20% dei membri dell'Assemblea. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso la costituzione di commissioni di lavoro e la partecipazione di soci e membri esterni, elabora le linee di indirizzo e le direttive generali del Comitato, propone l'ammontare della quota associativa annua, delibera sulla ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio (Consuntivo e preventivo) e la relazione sulla gestione.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per ragione della loro carica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
ART. 10: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione il Presidente può attribuire la rappresentanza anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, l'ordinaria amministrazione del Comitato; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio e coadiuva, con il vice Presidente, il Presidente nelle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il buon funzionamento del Comitato.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa, ne tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ART. 11: AMICI DI CASA BOSSI
Il Comitato, nello svolgimento della propria attività, riconosce a tutti coloro che offrono il loro sostegno al perseguimento degli scopi di cui all'art.3, lo status di "Amico di Casa Bossi". Ogni "Amico di Casa Bossi" è libero di esercitare il proprio sostegno attraverso devoluzioni e donazioni in denaro, oppure attraverso la partecipazione a eventi e iniziative promozionali. Il Comitato si impegna a mantenere vive le relazioni con gli "Amici di Casa Bossi", attraverso adeguata informazione circa programma, eventi ed iniziative, soprattutto attraverso comunicazioni a mezzo stampa e tenuta contatti tramite posta elettronica.
ART. 12: TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comitato, nello svolgimento della propria attività, assicura la conformità con l'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13: SCIOGLIMENTO
Il Comitato si scioglie
a) per il compiuto raggiungimento dello scopo sociale; b) per delibera dell'Assemblea, a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. In caso di scioglimento del Comitato dovrà essere nominato un liquidatore anche esterno al Comitato e il patrimonio sarà devoluto a favore del Comune di Novara salvo diversa destinazione imposta dalle leggi.
ART. 14: CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra soci, o tra questi e gli Organi del Comitato, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dall'Assemblea tra persone estranee al Comitato; l'arbitro giudicherà pro bono et aequo, senza formalità di procedura.
Il lodo dell'arbitro sarà inappellabile.
Novara, 17 marzo 2010.
DICHIARAZIONE D'AMORE PER CASA BOSSI
Allegato allo S T A T U T O del COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI
In data 14 gennaio 2010, si è costituito il COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI che ha predisposto la seguente:
I sottoscritti in qualità di promotori del COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI intendono innanzitutto esprimere con la presente dichiarazione il proprio amore per Casa Bossi, in quanto monumento supremo della storia della città di Novara. Casa Bossi è la sintesi perfetta della tecnica costruttiva e dello stile architettonico di Alessandro Antonelli, il più grande architetto del neoclassicismo piemontese, novarese di nascita, che proprio a Novara e in provincia ha lasciato le più numerose testimonianze della sua opera.
L'edificio occupa una straordinaria posizione al margine occidentale della città storica, gode dall'alto del curva del Baluardo di una straordinaria vista sulle Alpi e nel contempo rappresenta eccezionale scenografica quinta per chi da occidente si avvicina al centro antico. La vicinanza con la Basilica di S. Gaudenzio e la Cupola in asse con la via Pier Lombardo ne esalta il significato storicoarchitettonico in un continuum monumentale di valore universale.
Scopo del COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI è quello di promuovere d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Novara, che ne è proprietaria, la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione ed il recupero di "CASA BOSSI" attraverso la ricerca e la definizione di proposte per:
- una destinazione d'uso che sappia promuovere, proporre e produrre "cultura", (con un ruolo originale e complementare all'offerta esistente), e contribuire alla crescita economica e sociale della città e del suo territorio;
- articolate forme di partecipazione e finanziamento da parte di Enti, Associazioni, Fondazioni, attività economiche e singoli cittadini per il restauro e la gestione dell'immobile;
- adeguate ipotesi istituzionali di gestione;
- la promozione di ogni attività di informazione, studio e divulgazione.
Il comitato prevede le più ampie forme di adesione da parte di tutti i cittadini novaresi e non che vorranno condividere con noi questo atto d'Amore.
Pier Benato
Franco Bordino
Pierluigi Cassietti
Stefano Ciaramella
Carlo Cigolotti
Gabriella Depaoli
Maria Rosa Fagnoni
Giovanni Gramegna
Maurizio Leigheb
Lorenzo Pedicone
Guido Piazzano
Pino Nobile
Giulio Rigotti
Paola Scampini
Roberto Tognetti